Greenwashing: le certificazioni di terza parte sono il primo strumento per contrastarlo

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 2 febbraio 2026, n. 30, l’Italia ha ufficialmente recepito la Direttiva UE 2024/825 (cosiddetta Direttiva Greenwashing / Empco), dedicata alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde.

La nuova normativa — che modifica direttamente il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) — entra in vigore applicativo dal 27 settembre 2026 e segna un punto di svolta: le certificazioni rilasciate da enti terzi indipendenti diventano il pilastro fondamentale per legittimare qualsiasi asserzione ambientale nel mercato B2C.

Le novità principali del D.Lgs. 30/2026

Il decreto introduce regole e definizioni molto più stringenti per proteggere i consumatori da comunicazioni ambientali ingannevoli o non verificabili.

1. Stop alle “Asserzioni Ambientali Generiche”

Non sono più ammesse dichiarazioni vaghe o generiche (es. “ecologico”, “verde”, “amico dell’ambiente”) fornite a voce o per iscritto senza prove chiare ed evidenti sul medesimo mezzo di comunicazione. Per essere ammissibile, un’asserzione ambientale deve basarsi su un sistema di certificazione riconosciuto o su un’etichetta stabilita da autorità pubbliche.

2. Quali requisiti deve avere un “Sistema di Certificazione”?

Per consentire l’uso di un’etichetta di sostenibilità, il sistema di verifica deve fare capo a un Ente Terzo Indipendente (sia dall’azienda produttrice sia dal proprietario dello schema) e rispettare quattro criteri essenziali:

  • Trasparenza e accessibilità: aperto a tutti gli operatori a condizioni eque e non discriminatorie.

  • Coinvolgimento degli esperti: requisiti definiti consultando stakeholder e specialisti del settore.

  • Sospensione e revoca: procedure severe per gestire le non conformità e ritirare il marchio in caso di violazione.

  • Monitoraggio obiettivo: controlli svolti secondo standard e procedure internazionali, europei o nazionali.

Le nuove pratiche commerciali ingannevoli e vietate

L’articolo 23 del Codice del Consumo viene integrato con il divieto esplicito di:

  • Esibire marchi o etichette di sostenibilità non certificati da terzi o non stabiliti da autorità pubbliche.

  • Promuovere il prodotto nel suo complesso se il beneficio ambientale riguarda solo un singolo componente o aspetto secondario.

  • Dichiarare impatti “neutri” o “positivi” sul clima basandosi unicamente sulla compensazione dei crediti di carbonio (offsetting).

  • Presentare come tratto distintivo dell’azienda obblighi già imposti per legge a tutti i prodotti della categoria.

Sanzioni fino a 10 milioni di euro (o al 4% del fatturato)

L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) è l’organo preposto al controllo e alla sanzione delle condotte scorrette. Le penali previste sono particolarmente severe:

  • Da 5.000 € a 10.000.000 € in base alla gravità e durata della violazione.

  • Da 10.000 € a 10.000.000 € per inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza o per violazione degli impegni assunti (con possibilità di sospensione dell’attività d’impresa fino a 30 giorni nei casi più gravi).

  • Fino al 4% del fatturato annuo dell’azienda per le infrazioni transfrontaliere che coinvolgono più Paesi UE.

Il valore della certificazione ReMade

Nei rapporti commerciali rivolti al consumatore finale (Business-to-Consumer), dichiarare che un prodotto contiene materiale riciclato senza una validazione esterna equivale a compiere una pratica commerciale scorretta e sanzionabile.

In questo scenario, certificare i propri prodotti con ReMade rappresenta la soluzione più sicura ed efficace:

  • Garantisce la verifica di parte terza indipendente lungo la filiera.

  • Assicura il pieno rispetto dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 30/2026.

  • Protegge l’azienda dalle sanzioni AGCM e dai rischi di danno reputazionale legati al greenwashing.

Documenti di approfondimento e FAQ

Per facilitare l’adeguamento delle imprese:

  • Commissione Europea: Ha pubblicato le FAQ ufficiali sulla direttiva, chiarificando che i sistemi di certificazione preesistenti che non soddisfano i nuovi requisiti dovranno essere celermente adeguati, altrimenti le relative etichette andranno rimosse. Non sono previsti periodi di transizione.

  • MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy): Ha reso disponibile una sezione FAQ dedicata alla normativa nazionale sul greenwashing, consultabile sul portale ministeriale.

27 Ottobre 2026

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