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Regolamento (UE) 2018/831 della Commissione: Modifiche nel Regolamento (UE) n. 10/2011 sulla limitazione di alcune sostanze per materiali in plastica destinati al contatto con alimenti

Il 5 giugno 2018 la Commissione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 2018/831 della Commissione, che modifica i requisiti sull’uso e sulla possibile migrazione di determinate sostanze dai materiali a contatto con gli alimenti.

Dall’ultima modifica del regolamento (UE) n. 10/2011, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato ulteriori pareri scientifici su determinate sostanze, oltre che sull’uso consentito di sostanze già autorizzate. Al fine di garantire che il Regolamento (UE) n. 10/2011 rifletta i risultati più recenti, tale Regolamento è stato modificato dal Regolamento (UE) 2018/831.

Sostanze per cui è stato modificato il limite di migrazione specifico (LMS)

A seguito di una nuova valutazione dei rischi da parte dell’EFSA, sono stati modificati i seguenti limiti di migrazione specifici

  • L’LMS per acido perclorico, sali (perclorato) (FCM n. 822) è stato ridotto a 0,002 mg/kg di alimento o simulante alimentare. Questo è inferiore del fattore 25 rispetto a quello attuale e persino inferiore al livello generale “Non rilevabile” di 0,01 mg/kg. Il perclorato viene utilizzato come additivo o come ausilio alla produzione di polimeri in plastica, ma viene anche usato come pesticida per le piante commestibili. Poiché l’assunzione dal cibo è già piuttosto elevata, l’SML degli FCM viene abbassato per proteggere i gruppi più vulnerabili della popolazione.
  • L’LMS per acido fosforoso, misto 2,4-bis (1,1-dimetilpropil) fenile e 4-(1,1-dimetilpropil) fenil triesteri (FCM n. 974) è stato alzato a 10 mg/kg di alimento o simulante alimentare. Questo è il fattore 2 più alto della limitazione attuale. Altre restrizioni esistenti devono ancora essere soddisfatte (migrazione di 2,4-di-terz-amilfenolo non superiore a 1 mg/kg di cibo o simulante alimentare).

Sostanze aggiunte di recente

Sulla base di pareri scientifici favorevoli da parte dell’EFSA, le seguenti sostanze sono state aggiunte all’elenco positivo e sono stati stabiliti specifici limiti di migrazione:

  • L’LMS per l’acido 1,2,3,4-tetraidronaftalene-2,6-dicarbossilico, dimetilestere (FCM n. 1066) è stato fissato a 0,05 mg/kg di alimento o simulante alimentare. Ne è autorizzato l’utilizzo solo come co-monomero nella produzione di uno strato non a contatto con alimenti in poliestere in un materiale multistrato di plastica, che deve essere utilizzato solo a contatto con cibi non grassi e con alcuni prodotti caseari. Il limite di migrazione specifico si applica alla somma della sostanza e dei suoi dimeri (ciclici e catena aperta).
  • [3-(2,3-epossipropossi) propil] trimetossi silano (FCM n. 1068) è aggiunto per l’uso come additivo o ausilio alla produzione di polimeri. Ne è autorizzato l’utilizzo solo come componente di un agente di imbozzimatura per trattare le fibre di vetro da incorporare in determinati materiali. Nelle fibre di vetro trattate, i residui della sostanza non devono essere rilevabili a 0,01 mg/kg per la sostanza e 0,06 mg/kg per ciascuno dei prodotti di reazione (monomeri idrolizzati e dimero ciclico contenente epossi, trimero e tetramero).

Scadenze per i nuovi requisiti

Le nuove regole entreranno in vigore dal 26 giugno 2018.

I materiali e gli oggetti conformi ai requisiti applicabili prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere immessi sul mercato fino al 26 giugno 2019 e possono rimanere sul mercato fino all’esaurimento delle scorte.

Riferimenti

Regolamento (UE) 2018/831 della Commissione

A cura di TÜV Rheinland

2018-06-26T16:40:39+01:00Giugno 26th, 2018|News|
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