Se il Sistema di Gestione Certificato include un audit energetico realizzato in conformità ai dettami di cui all’allegato 2 del Decreto stesso, non vige l’obbligo di diagnosi energetica.
IL DECRETO
Il D.Lgs. 102 del 4 luglio 2014, che recepisce la direttiva 2012/27/UE, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica.
OBBLIGO DIAGNOSI
L’Art. 8 del Decreto prevede l’obbligo per le grandi imprese e a forte consumo di energia di eseguire una DIAGNOSI ENERGETICA, nei siti
produttivi presenti sul territorio nazionale.
TEMPISTICHE E PERIODICITÀ
Entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.
IMPRESE INTERESSATE
GRANDI IMPRESE: più di 250 dipendenti, con fatturato annuo maggiore di 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo maggiore di 43 milioni.
IMPRESE A FORTE CONSUMO ENERGIA: consumo annuo di energia di almeno 2,4 GWh e rapporto tra costo dell’energia e fatturato maggiore del 3%.
CHI È ESONERATO
Le aziende che hanno adottato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001 o un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001, sono esonerate dall’obbligo di diagnosi energetica qualora i loro sistemi includano un audit energetico condotto in conformità ai dettami di cui all’allegato 2 del Decreto.
I SERVIZI IMQ PER LE AZIENDE CHE DEVONO RISPONDERE AL D.LGS. 102/2014
AUDIT DI DIAGNOSI ENERGETICA erogati in conformità ai dettami del D.Lgs. 102/2014
CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA – ISO 50001
CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE – ISO 14001
PER LE AZIENDE CHE DEVONO RISPONDERE AL D.LGS. 102/2014