D.Lgs 102/2014 Efficienza energetica. Gli adempimenti per le imprese in materia di diagnosi energetica.
Si avvicina per molte imprese italiane il termine ultimo per effettuare la Diagnosi Energetica, fissato dal D.Lgs 102/2014 entro il 5 dicembre 2015.
Tale decreto legislativo, pubblicato il 19 luglio dello scorso anno, recepisce la Direttiva Europea 2012/27/UE e definisce un insieme di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica, volte al conseguimento dell’obiettivo nazionale di riduzione dei consumi finali di energia (20% entro il 2020 l’uso di energia primaria). Per raggiungere lo scopo, il decreto introduce un insieme di misure e identifica alcuni strumenti, tra cui la Diagnosi Energetica e i Sistemi di Gestione dell’Energia.
La Diagnosi energetica, definita in Italia per la prima volta dal D.Lgs 115/2008, è una procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici di una attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o privati e individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici. Lo scopo della Diagnosi Energetica è, quindi, quello di rendere disponibile una descrizione del sistema energetico di una Organizzazione, definendo i possibili interventi di miglioramento dell’efficienza e quantificandone i conseguenti risparmi.
Il D.Lgs.102/2014 rende obbligatoria l’esecuzione della Diagnosi Energetica entro il 5 dicembre di quest’anno, e poi con cadenza quadriennale, per diversi soggetti:
- grandi imprese: imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro;
- imprese energivore: imprese del settore manifatturiero (con codice ATECO 10.xx.xx – 33.xx.xx) con un consumo di energia annuo maggiore di 2.4 GWh e un’incidenza del costo energetico sul fatturato annuo maggiore o uguale al 3% (art. 39, comma 1, d.lgs. 83/2012);
- Imprese aventi diritto agli sgravi sugli oneri in bolletta: imprese del settore manifatturiero (con codice ATECO 10.xx.xx – 33.xx.xx) con un consumo di energia elettrica annuo maggiore di 2.4 GWh e un’incidenza del costo energetico sul fatturato annuo maggiore o uguale al 2% (dall’art. 39, comma 3, d.Lgs 83/2012);
Per gli ultimi due soggetti citati, l’obbligo imposto dal decreto non si limita all’esecuzione della Diagnosi Energetica ma comprende anche l’attuazione degli interventi di efficienza individuati a valle dello stesso, con l’alternativa dell’adozione di sistemi di gestione dell’energia certificati ISO 50001.
Sono esonerate le grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, purché includano un audit energetico realizzato in conformità all’Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 e le piccole e medie imprese (PMI). Per queste ultime, comunque, purché esonerate, il decreto prevede sistemi di incentivazione per lo svolgimento di diagnosi energetiche e per l’adozione di sistemi di gestione per l’energia, certificati secondo la norma ISO 50001, tramite la pubblicazione da parte del MiSE di un bando specifico.
Per l’adempimento dell’obbligo, la Diagnosi Energetica da condursi presso i soggetti obbligati dovrà essere:
- conforme all’Allegato 2 del D.Lgs 102/2014 e alle linee guida di ENEA, di cui si attende imminente pubblicazione;
- eseguito da soggetti qualificati: Società di Servizi Energetici (ESCo) qualificate UNI 11352, Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) qualificati UNI 11339 e auditor energetici (interni o esterni). Per tutti questi soggetti sono in fase di preparazione le linee guida di ACCREDIA che definiranno i criteri di certificazione e qualifica.
SGS, azienda leader nel mondo per i servizi di ispezione, verifica, analisi e certificazione offre un supporto concreto alle imprese italiane nelle proprie scelte in campo energetico tramite un servizio di Diagnosi Energetica/Energy audit svolto in conformità al D.Lgs 102/14, ed alle norme ISO 50002:2014, serie EN 16247 e UNI CEI/TR 11428:2011. Inoltre, propone anche servizi di certificazione degli operatori che erogano servizi energetici secondo la norma 11352:2014 per le ESCo e di certificazione dei sistemi di gestione dell’energia secondo la ISO 50001.