E’ indubitabile che in questo periodo parlare di Sicurezza delle persone e dei cittadini tutti, porta la mente immediatamente al CORONAVIRUS e al contagio che si sta verificando su scala mondiale.
Auspicando che questo problema venga governato, si ridimensioni e si possa contenere l’impatto che ha sulla nostra vita e sull’economia del Paese, c’è anche dell’altro!
Infatti in Italia in questi giorni si è compiuto un passo importante per garantire sempre maggiore sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro e non solo.
E’ di pochi giorni fa la notizia che è stato convertito in legge il Decreto 30 dicembre 2019 n. 162 che integra il DPR 462/01, che regolamentava la semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
Ebbene l’articolo 36 del Decreto sopra indicato oltre a prevedere che l’INAIL predisponga la banca dati informatizzata dove aggregare i dati relativi alle verifiche sugli impianti, richiama una maggiore corresponsabilizzazione del datore di lavoro nel comunicare per via informatica, all’INAIL stesso, il nominativo dell’Organismo che ha incaricato dell’effettuazione delle verifiche periodiche del proprio impianto e i dati tecnici relativi. E’ facilmente comprensibile che c’è uno stimolo ulteriore affinché si comunichi con l’INAIL e questo, si è certi, porterà ad una maggiore precisione e affidabilità delle informazioni a disposizione della collettività e si arriverà ad un attendibile censimento degli impianti. Questo non potrà che favorire l’attività di controllo dello stato di conformità ai requisiti normativi applicabili degli impianti e quindi si possa raggiungere la ragionevole certezza che la sicurezza degli impianti sia garantita.
Inoltre l’articolo 36 del Decreto porta ad una armonizzazione delle tariffe economiche che i vari soggetti (verificatori della conformità) dovranno applicare, quindi ci sono diversi vantaggi tangibili che tutti i fruitori dei servizi di verifica potranno apprezzare, tra i principali: sarà sempre più chiaro il costo che dovrà essere sostenuto per il servizio, la sana e corretta competizione sul mercato non potrà più vedere spread ampi di prezzi esposti dai diversi verificatori e chi dovrà sostenere il costo avrà termini inequivocabili di comparazione e giudizio sulle prestazioni erogate (tempi di verifica, tempi di risposta degli organismi, servizi di assistenza amministrativa ai clienti, ecc. ecc.).
Assicurare la sicurezza e la tutela della salute negli ambienti di lavoro e di vita, fa sicuramente parte della mission che deve contraddistinguere gli operatori seri e competenti del settore; di sicuro CENPI Scrl fin dall’origine della propria operatività sul mercato ha fatto propri questi principi.
E’ importante condividere il concetto che per garantire la sicurezza prima di tutto è necessaria la conoscenza, non riferendosi solo a quella tecnica, bensì anche a quella relativa alla mappatura del reale parco impianti in esercizio con le relative diverse caratteristiche tecniche; informazioni necessarie, quest’ultime, a chi avendo comprovate e riconosciute competenze ed esperienze, è preposto ai controlli.
Gli operatori della valutazione di conformità, con questo decreto, saranno in grado di poter espletare meglio il proprio compito e poter contribuire, nel limite del possibile, a dare maggiori garanzie alla collettività.
La strada da percorrere è ancora lunga, ma è importante sottolineare che diversi organismi e tra questi CENPI Scrl, partecipano attivamente all’evoluzione della normativa e come la stessa viene poi declinata in logiche attuative. Quest’ultimo impegno è assolutamente necessario affinché da tutte le parti interessate provenga il contributo nella corretta interpretazione e applicazione di quanto introdotto dall’articolo 36 sopra indicato.
Ing. Claudio Provetti – CENPI Managing Director Chief Executive Officer