Da oggi, 19 aprile 2017 entra in vigore l’etichettatura con l’indicazione obbligatoria dell’origine per il latte a lunga conservazione e dei suoi derivati e si realizza un altro passo importante nella direzione della trasparenza dell’informazione ai consumatori, ma anche per la tutela e valorizzazione delle produzioni locali di qualità.
Il decreto, firmato dai ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda, dà attuazione al regolamento Ue n. 1169/2011.
La norma impone l’indicazione dell’origine anche per il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, esclusi i prodotti Dop e Igp, che hanno già disciplinari relativi anche all’origine, e il latte fresco già tracciato.
L’etichettatura con l’indicazione obbligatoria dell’origine per il latte a lunga conservazione e dei suoi derivati, rappresenta un altro passo importante nella direzione della trasparenza dell’informazione ai consumatori e un tassello fondamentale tra i risultati raggiunti da Coldiretti impegnata da sempre a tutela degli allevatori e della qualità.
Ma non tutto sarà immediato: ai produttori sono stati lasciati altri 180 giorni per smaltire le scorte (dunque di yogurt e formaggi) dei prodotti ancora contrassegnati con il sistema di etichettatura precedente: si è voluto infatti tener conto della stagionatura e comunque delle tempistiche della trasformazione casearia.
Il provvedimento riguarda l’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari e prevede l’utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:
Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
Paese di condizionamento o di trasformazione: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.
a) Se il latte, o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, è stato munto, confezionato e trasformato nello stesso Paese, si può utilizzare una sola dicitura, ad esempio: “origine del latte” – nome del Paese.
b) Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate a seconda della provenienza le seguenti diciture:
- “Latte di Paesi Ue”: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
- “Latte condizionato o trasformato in Paesi Ue”: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.
- Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verranno usate le diciture “latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.
Secondo Tulio Marcelli, presidente di Coldiretti Toscana, “Con lo storico via libera all’indicazione di origine obbligatoria per il latte e i prodotti lattiero-caseari si pone finalmente fine all’inganno del falso Made in Italy con tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro venduti in Italia che sono stranieri, cosi come la metà delle mozzarelle sono fatte con latte o addirittura cagliate provenienti dall’estero, senza che questo sia stato fino ad ora riportato in etichetta”.
Per Antonio De Concilio, direttore di Coldiretti Toscana, si tratta di “un risultato che arriva a seguito delle numerose battaglie portate avanti da Coldiretti che da tempo denuncia una crisi senza precedenti che ha provocando la strage delle stalle italiane e toscane ma anche la concorrenza sleale ed i danni all’immagine dei formaggi tipicamente toscani. Quando una stalla chiude si perde un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di formaggi tipici e soprattutto di persone impegnate a combattere lo spopolamento e il degrado spesso da intere generazioni in pericolo c’è un patrimonio culturale, ambientale ed economico del Paese che con questo provvedimento vorremmo tutelare nell’interesse dell’intera società”.