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Amber e il Mobility Management DL 77-20

Stefano Vergani su Magazine QualitàIl tema riguarda una valutazione / stato dell’arte alla data sull’applicazione del DL 77/20 in merito al Mobility Management che, pur emendato nel 2020, è ancora molto disatteso sia dalle imprese, sia dai comuni.  In questo periodo di clima impazzito e disastri naturali non passa giorno che i media non parlino, giustamente, delle strategie e dei progetti in atto (e futuri) su come diminuire la CO2, che impatta sull’innalzamento delle temperature nel mondo. Oggi parliamo di DL 77/20 e di Mobility Management e, per commentare la novità, abbiamo voluto intervistare il CEO di Amber – Stefano Vergani – che, nell’ambito del Gruppo Converg (ai suoi primi 30 anni di attività), tra i primissimi operatori ha iniziato ad occuparsi della questione.

Buon giorno Vergani e grazie per la disponibilità. Voi siete uno dei primi soggetti consulenziali e formativi in Italia a sostenere aziende ed EE.PP. circa la conformità al DL 77/20. In ca. 3 anni dall’emanazione il vs. ufficio studi che primi dati ci può segnalare?

Sicuramente il periodo di riferimento è contraddistinto da luci ed ombre, soprattutto perché l’emanazione del DL 77 si è sfortunatamente sovrapposto con l’esplodere della pandemia da Covid, tant’è che – pur pubblicato in GU a metà 2020 ca. – è stato in qualche modo “rallentato / sospeso” per via di forza maggiore; da parte nostra e dei partner formativi e consulenziali, con i quali abbiamo stretto le prime collaborazioni, l’erogazione di prestazioni è soprattutto avvenuto per via telematica ed ovviamente non in presenza. Quindi il triennio 2020-2023 è da considerare “incompleto” nelle rilevazioni; tra la fine del 2021 e il 2022, con la progressiva diminuzione dei contagi e la sempre più sostenuta liberalizzazione alla “mobilità” per termini o limitazione delle procedure di vincoli alla mobilità, la cosa ha potuto essere maggiormente presa in considerazione.

La nostra rilevazione statistica può quindi considerarsi non su uno spettro triennale ma biennale, considerando il 2022 quasi completo e riferendoci ai primi sei mesi del 2023. Abbiamo, di certo, da subito notato un senso di imbarazzo sia da parte delle aziende che degli EE.PP. già oberati da una mostruosità di obblighi e consigli applicativi di direttive vincolanti in un periodo di per se già molto difficile.

Del resto le prime linee guida per la redazione e l’implementazione dei PSCL (Piani Spostamento Casa Lavoro), fornendo indicazioni operative e schede a supporto sono state approvate solo un anno più tardi (il 4 agosto 2021 con il DI n. 209/2021).

Nel 2022 abbiamo tenuto una decina di corsi e siamo stati chiamati, come docenti, in un’altra decina di percorsi informativi e formativi pattuiti con partner quali : Associazioni ed Enti di formazione tra i più attenti ed aperti a nuove collaborazioni. I primi percorsi si sono rivolti alle aziende perché uno dei punti topici del DL 77 ammoniva le aziende certificate ISO 14001 circa la possibile perdita della certificazione già ottenuta in precedenza (o in fase di acquisizione) se non fosse stata nominata e resa attiva la funzione di Mobility Manager e se questi non avesse iniziato a progettare il Sistema di gestione da consegnare ( entro il 31.12 dell’anno in corso. Peraltro, sovente, i Mobility Manager aziendali che anche avevano accettato la sfida delle nomine e la predisposizione dei primi sistemi non avevano contraltare nel Mobility Manager di Area, perché sussistevano situazioni apparentemente inapplicabili come ad esempio aziende con oltre 100 collaboratori stanziate in comuni ben al di sotto della soglia dei 50.000 abitanti (come inizialmente previsto dal DL 77 che all’art. 1 recita “le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile”) oppure Comuni o Provincie senza la nomina del loro Mobility Manager di Area con cui confrontarsi.

Quindi una discrasia tra buona idea del Governo e sua reale applicabilità?

Considerando che il DL è stato imposto al Governo italiano dalle Direttive UE (eravamo in pieno periodo progetto PNRR) per noi di Amber, abituati a verificare tra le righe ogni novità in linea con le nostre strategie di business, ci è sembrata obbligata la rincorsa alla veloce emanazione della legge da parte dello stato Italiano per saziare gli obblighi UE (e prevenire l’ennesima sanzioni per inadempienze) viste le tante mancanze di minimi criteri di applicabilità.

E comunque il DL sapeva benissimo cosa recitavano i precedenti vari documenti normativi UE, da i quali aspettarsi novità:

  • la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria
  • il Quadro 2030 per le politiche dell’energia e del clima, convenuto dal Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, nel quale si prevede un taglio del 40% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990
  • l’Accordo di Parigi, adottato al termine della COP21 tenutasi a Parigi nel dicembre 2015
  • la comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019, recante «Il Green Deal europeo» con la quale si propone il target di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 tra il 50% e il 55% rispetto ai livelli del 1990

Ma, come quasi sempre accade, lo Stato Italiano si è trovato ancora una volta impreparato e senza le adeguate risorse per rispondere con efficacia e velocità.

Poi, ci siamo trovati di fronte ad un muro nella PA sia direttamente nei Comuni coinvolti da subito nell’applicazione, sia nelle associazioni che li rappresentavano. Sovente interlocutori impreparati, senza il tempo, la voglia di voler capire ed agire e soventemente bloccati inerzialmente dai gangli della stessa politica tipo Direttive contrastanti con l’efficienza:

  • il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e  incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190
  • per taluni settori della PA lo stesso DL 77/20 17 luglio 2020, n. 77 prevede che la figura del Mobility Manager debba essere scelta tra il personale in ruolo con le immaginabili difficoltà nelle scuole, negli ospedali e negli stessi municipi di individuare una figura corrispondente ai requisiti di esperienza e competenza fissati dal DL 77 rimarcate, ad esempio, dalla Direzione Generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile con  DECRETO DIRETTORIALE n.104 del 15 marzo 2022 che definisce “non ammissibili le spese del personale”.

Quali sono i principali impegni di coloro a cui viene assegnato alla funzione di Mobility Manager?

Innanzitutto – riprendendo la definizione del DL stesso:

  • il «mobility manager aziendale» è figura specializzata, ai sensi dell’art. 5 ( del DL 77/20 ) , nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente
  • il « mobility manager d’area» è figura specializzata nel supporto al comune territorialmente competente,  presso il quale è nominato ai sensi dell’art. 5, comma 3 ( del DL 77/20 ) , nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali
  • il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) è lo strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa.

Il Mobility Manager quindi : promuove essenzialmente la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile, perseguendo obiettivi ambientali e sociali che garantiscano una maggiore sostenibilità delle aree urbane attraverso l’adozione e l’attuazione di piani di spostamento casa-lavoro che limitino gli spostamenti sistematici effettuati col il veicolo motorizzato ed il solo conducente a bordo e al contempo favoriscano il trasporto collettivo, condiviso e a ridotto o nullo impatto ambientale e provvedere quindi tempestivamente all’individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all’articolo 229, comma 4, 4.

 Quali requisiti di esperienza/competenza devono possedere i Mobility Manager e chi li formerebbe?

Il DL 77/20 evidenzia quanto segue:

  • Il mobility manager aziendale e il mobility manager d’area sono nominati tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente.
  • I comuni di cui all’art. 5, comma 3 e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 3, comma 1, individuano il mobility manager d’area e il mobility manager aziendale tra il personale in ruolo avente i requisiti di cui al comma 1.
  • Le aziende di cui all’art. 3, comma 1 assicurano che i mobility manager aziendali siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
  • In ogni caso, le funzioni e le attività del mobility manager aziendale e del mobility manager d’area nelle pubbliche amministrazioni si conformano a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Nel momento dell’uscita del DL 77/20 non esistevano percorsi formativi già predisposti secondo linee guida emanate da Enti delegati a ciò, qualifiche dei formatori e modalità di tracciatura della formazione e degli esiti di test / esami di fine corso, ovvero gli elementi minimi per assecondare le indicazioni del DL 77.

Noi già a Settembre 2020 avevamo predisposto 3 tipologie differenti di corsi (informativi base, formativi per i diversi dirigenti e quadri aziendali e percorsi per Mobility Manager molto simili ai percorsi per l’assunzione di ruoli strategici come un Assicuratore della qualità, dell’Ambiente o della Sicurezza, Igiene e Salute negli standard ISO ).

Ma come si relaziona il Mobility Manager aziendale con il Mobility Manager d’area?

Al fine di ottimizzare le politiche locali di mobilità sostenibile, il Comune, con il supporto del mobility manager d’area, dovrebbe essere capace di individuare, d’intesa con il mobility manager aziendale eventuali modifiche od integrazioni al PSCL iniziale per stipulare intese e accordi per una migliore implementazione del PSCL stesso.

Come dovrebbe essere progettato un PSCL?

Un PSCL si dovrebbe comporre generalmente di:

  • una prima parte informativa che verte inizialmente su:
    • condizioni strutturali dell’azienda (numero addetti, orari di lavoro, disponibilità di parcheggi, risorse a disposizione per l’attuazione delle nuove misure, ecc.)
    • infrastrutture (rete viaria, percorsi ciclo-pedonali, aree di sosta, nodi di interscambio, ecc.) e servizi di trasporto utilizzabili dai dipendenti (trasporto pubblico locale, servizi di car sharing, ecc.)
    • analisi degli spostamenti casa-lavoro degli addetti e della propensione degli stessi a modificare le proprie abitudini di viaggio verso modi più sostenibili con la consuntivazione dei costi economici e di CO2 ben previsti dal DL.
  • una parte progettuale, scaturente dall’analisi delle informazioni raccolte e contenente le misure da adottare e i benefici conseguibili dalle stesse per i dipendenti coinvolti, per l’azienda e per la collettività che – di anno in anno – e sempre in condivisione con l’ente pubblico pertinente per giurisdizione – miglioramenti dei risultati e nuovi target per il futuro.
STEFANO VERGANI – CEO e Corporate Partner della società Amber Srl.  Consulente di Direzione in organizzazioni private e pubbliche italiana ed Europee.  Docente e Valutatore Ispettivo di terza parte per conto di primari OdC. Docente per vari Enti professionali sui temi dell’Innovazione dei processi e sostenibilità. Formatore per Enti Associativi privati e pubblici. Fondatore del Gruppo Converg (1992). Fondatore e primo Presidente dell’Associazione Nazionale delle Imprese AISOM (2009). Progettista e realizzatore di PSCL. Membro di una decina di consigli di Amministrazione in entità private e pubbliche.  Vice Presidente dell’Ente Feder contribuenti a tutela dei consumatori.

Comunicazione a cura della Redazione 

2023-08-24T15:39:02+01:00Agosto 24th, 2023|News|
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